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Separazione e Divorzio: l'affido dei minori

Aggiornamento: 11 nov 2023



In tema di separazione e divorzio, uno degli aspetti più delicati da trattare è quello dell'affido e del collocamento dei figli minori.


Al fine di tutelare al meglio l'interesse superiore della prole, la legge attualmente vigente prevede, quale regola generale, l'affidamento condiviso. Tuttavia, non sono rari i casi in cui il Giudice affida il figlio minore esclusivamente ad un genitore.


L'affidamento congiunto o condiviso: regola generale


In passato il giudice sceglieva la tipologia di affidamento in base al caso concreto. Oggi, invece, con l'entrata in vigore della legge n. 54/2006, la regola generale è l’affidamento congiunto - o meglio l’affido condiviso - mentre l’affidamento esclusivo è applicabile solo in circostanze eccezionali.


Secondo tale modalità di affido, i genitori conservano entrambi la responsabilità sui figli ed esercitano contemporaneamente la loro potestà genitoriale su di essi.


L'affido esclusivo dei minori: casistiche


Quando uno dei due genitori è violento o viene ritenuto, per una serie di motivi, inidoneo, il Giudice può scegliere l’affidamento esclusivo a carico dell'altro genitore, ritenendola l’unica strada percorribile per salvaguardare l’interesse prevalente del figlio minore. In tal caso la responsabilità sui figli viene attribuita in via esclusiva al genitore affidatario.


Il genitore non affidatario mantiene, tuttavia, il diritto di visita nei confronti del figlio, nonché il dovere giuridico e morale di provvedere al mantenimento dello stesso fino alla sua autosufficienza.

È da sottolineare, però, che in determinate circostanze il Giudice può limitare oppure addirittura negare il diritto di visita del genitore non affidatario. Ciò si può verificare, ad esempio, qualora il genitore sia dipendente da alcol o sostanze stupefacenti, ovvero abbia un atteggiamento violento.


Secondo la giurisprudenza, alcune circostanze non possono essere di per se stesse considerate, nella valutazione dell’affidamento esclusivo, presupposti sufficienti. L’affido esclusivo non può essere giustificato (solamente) da:

  • Una relazione omosessuale di uno dei due genitori;

  • Il mutamento della confessione religiosa di uno dei due genitori;

  • Il trasferimento di un genitore in una città o in uno Stato differente da quello in cui risiedeva con il figlio;

  • La scarsa presenza del genitore nella vita del minore, quando comunque non sia ritenuto pericoloso o incapace di provvedere al figlio;


Affidamento e collocamento: quali differenze?


Spesso il termine "affidamento" viene confuso con quello del "collocamento" del minore. Si trattano, tuttavia, di due istituti differenti.

L'affidamento fa riferimento all'esercizio della Responsabilità Genitoriale e riguarda, quindi, il rapporto del genitore con il figlio. Il collocamento, invece, è l'abitazione dove il minore risiede in maniera prevalente.


Non di raro il Giudice, pur adottando l'affido congiunto, stabilisce il collocamento del minore presso uno dei due genitori (spesso a quello a cui viene assegnata la casa coniugale). Tale soluzione comporta comunque la necessità di assicurare ai figli e al genitore non collocatario di poter avere rapporti equilibrati e costanti: a tale scopo, il provvedimento del Giudice deve anche stabilire tempi e modalità di frequentazione dei figli minori col suddetto genitore (cosiddetto diritto di visita), prevedendo quando il genitore potrà incontrare i figli, quando essi dovranno trasferirsi presso la sua abitazione, con quale dei genitori i figli dovranno passare vacanze o festività.


Altra forma di collocamento è quella paritaria (o collocamento alternato). In questo modo, il minore vive per periodi alterni presso ciascuno dei genitori. Tuttavia, sebbene tale strumento permetta di salvaguardare il maggior interesse dei figli realizzando a pieno quello che, anche nelle leggi europee in materia, viene denominato principio della “bigenitorialità”, nella prassi trova scarsa applicazione poiché costringe i figli a continui cambi di residenza.


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